Obblighi informativi della banca per il trading online.

    Obblighi informativi della banca per il trading online.

    Con il provvedimento in oggetto, la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, si è espressa sugli obblighi informativi ricadenti sulla banca nel caso di operazioni concluse dalla clientela sul portale di trading online della banca stessa.

    A partire dal 2006 un investitore privato ha acquistato e rivenduto vari titoli e derivati attraverso il servizio di investimento online della banca subendo notevoli perdite, nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.

    Parte degli ordini era avvenuta ancora quando l’intera materia era regolata dal Reg. Consob n. 11522/1998, stando al quale, a parere dell’investitore, ogni investimento doveva essere accompagnato da consulenza ed informativa specifica da parte dell’intermediario, mentre quelli a partire dal 02.11.2007, rientravano nelle previsioni del Reg. Consob n. 16190/2007, che escludeva la modalità di execution only per i prodotti finanziari complessi.

    Nonostante l’odierno attore fosse un cliente privato con conoscenze basilari di borsa e finanza tutte le operazioni avvenivano con una quasi totale assenza di informazioni da parte del gestore del servizio, sottolineando come gli acquisti fossero stati effettuativi in autonomia dal cliente e respingeva ogni addebito.

    La Corte d’Appello bolzanina ha sostanzialmente confermato che per quanto riguarda gli acquisti effettuati in data antecedente al novembre 2007, sotto il Reg. Consob n. 11522/1998, gli intermediari erano obbligati ad effettuare consulenze e fornire ogni informativa anche per gli acquisti effettuati in proprio in modalità telematica, non essendo prevista diversa procedura dalla normativa in vigore.

    Tale differenziazione veniva, invece, introdotta dal Reg. n. 16190/2007, che introducendo la modalità di intermediazione finanziaria di execution only, la escludeva per prodotti complessi e, sostanzialmente, ad alto rischio, per i quali la banca risultava obbligata a fornire idonea informativa al risparmiatore.

    Inoltre, evidenzia la Corte d’Appello, l’inizio della prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale va correlato nell’interesse del danneggiato a farlo valere.

    Tale interesse non acquista consistenza nel momento in cui si verifica la violazione contrattuale in sé, vale a dire, nel caso per cui è processo, quando l’intermediario non ha adempiuto i suoi obblighi informativi.

    Il diritto risarcitorio assume consistenza successivamente, quando l’inadempimento ha determinato una percepibile diminuzione della sfera patrimoniale dell’investitore.

    Pertanto, la prestazione del servizio di investimento mediante trading online non può certo tradursi in un affievolimento nella tutela del cliente. Sicché, la banca, quando eroga il servizio in modalità telematica, per poter dimostrare di aver assolto pienamente gli obblighi di informativa deve aver adottato delle procedure che possano essere considerate come del tutto equivalenti a quelle a supporto di un servizio erogato in presenza del cliente.

    Ad esimente dell’inosservanza degli obblighi legali prima che contrattuali a carico dell’intermediario non può, certo, valere il consenso reso dal risparmiatore con una dichiarazione liberatoria.

    Infatti, sottolinea la Corte d’Appello, il patto o dichiarazione liberatoria, integrativo dei contratti di deposito titoli e di trading online, soggiace, da un lato alla disposizione dell’art. 1229 c.c. in tema di nullità dell’esclusione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo, colpa grave o di violazione di norme di ordine pubblico.

    Soggiace altresì a quella di cui all’art. 36 cod. consumo in tema di nullità (di protezione) delle clausole comportanti uno squilibrio a carico del consumatore, che si risolvano, in caso di inadempimento del professionista, in una limitazione nella proposizione delle azioni nei suoi confronti.

    Inoltre, in base al secondo comma dell’art. 1229 c.c. sono nulle le clausole dirette ad esonerare il debitore dalla responsabilità contrattuale nel caso in cui il fatto proprio o dei propri ausiliari costituisca violazione di norme di ordine pubblico.

    Sicché, in una tale evenienza, la clausola d’esonero è nulla anche nell’ipotesi di inadempimento per colpa lieve.

    Detto questo, nella specie, si riscontra una doppia violazione contrattuale dell’intermediario. Essa è consistita, da un lato, nell’omessa somministrazione delle informazioni normativamente dovute al proprio cliente. Dall’altro, e anteriormente a questa violazione, l’intermediario ha inadempiuto il suo obbligo contrattuale di erogare i servizi di intermediazione finanziaria per il tramite di una piattaforma di trading online che gli consentisse di assolvere correttamente i propri obblighi informativi e comportamentali.

    Fonte: DB - Link


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