E’ possibile compensare eventuali debiti con l’assegno divorzile o di mantenimento? In pratica, è possibile recuperare un proprio credito trattenendolo dal versamento dovuto all’ex coniuge?
Innanzitutto, l’assegno divorzile va distinto dall’assegno di mantenimento, che spetta (ove stabilito) nella fase di separazione dei coniugi che è una fase ancora transitoria.
Interessante in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 (sentenza rivoluzionaria per diversi aspetti, che qui citiamo solo per ciò che strettamente si sta richiamando), che ha sottolineato chiaramente la distinzione tra i due istituti. Infatti, ha affermato che il criterio di determinazione dell’assegno divorzile non può essere il mantenimento del tenore di vita , come durante la separazione, perché costituirebbe un sostanziale ripristino del rapporto matrimoniale, “in una indebita prospettiva, per così dire, di ultrattività del vincolo matrimoniale”.
Premesso che l’assegno di mantenimento è un diritto indisponibile, nonché imprescrittibile e irrinunciabile, fino a che il beneficiario non passi a nuove nozze o l’obbligato muoia o fallisca, sull’argomento la giurisprudenza negli ultimi anni ha fornito risposte contrastanti.
Alcuni Tribunali e la stessa Cassazione, considerando che l’assegno di mantenimento all’ex moglie non serve a garantirle lo stretto necessario per vivere (ma l’autosufficienza economica e, prima del divorzio, lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio), hanno ritenuto compensabile l’assegno di mantenimento con i crediti dell’ex marito.
Quest’anno, però, la stessa Corte Suprema, con ordinanza n. 11689/2018 del 14/05/2018, ha ribaltato i pareri precedenti, ritenendo non compensabile l’assegno di mantenimento, perché avente stessa natura e scopo degli alimenti.
Nessun dubbio sicuramente per quanto riguarda il mantenimento stabilito per i figli. In questo caso, la Cassazione ha chiarito che avendo carattere sostanzialmente “alimentare” non è lecito operare alcuna compensazione.