Come funziona il contratto di leasing? Chi sopporta il rischio del perimento del bene? A chi spetta l’indennizzo dell’assicurazione e il risarcimento dei danni?
Grazie al contratto di leasing è possibile utilizzare un bene come se fosse proprio, anche se in realtà appartiene a un altro. A differenza della locazione, però, il leasing consente all’utilizzatore di acquistare la cosa al termine del contratto, in luogo della restituzione. Con questo articolo ci occuperemo di un aspetto particolare dell’argomento: vedremo cioè a chi spetta l’indennizzo nel caso di perdita del bene concesso in leasing.
La questione si pone ogni volta che il bene oggetto del leasing sia assicurato, ad esempio contro il furto o il danneggiamento. Facciamo l’esempio dell’auto concessa in leasing: se questa dovesse essere rubata, l’assicurazione chi dovrebbe risarcire? Il concedente/proprietario del bene oppure l’utilizzatore? Scopriamolo.
Che cos’è il leasing?
Il leasing è il contratto con cui un soggetto concede in godimento un suo bene a un’altra persona, la quale in cambio si impegna a pagare un corrispettivo periodico.
Caratteristica fondamentale del leasing è che, al termine del contratto, l’utilizzatore deve compiere una scelta:
- restituire il bene al proprietario, come avverrebbe in qualsiasi locazione ordinaria;
- acquistare definitivamente la proprietà della cosa, pagando al concedente una somma di denaro che tenga conto dei precedenti pagamenti rateali e dell’effettivo valore del bene, in genere ridottosi rispetto a quello iniziale.
Classico esempio di leasing è quello che riguarda le auto: chi si avvale di questo contratto potrà guidare l’autovettura in cambio del pagamento di un canone periodico.
Che cos’è il leasing finanziario?
Una particolare forma di leasing è quello cosiddetto “finanziario”, caratterizzato dalla partecipazione al contratto di ben tre soggetti:
- il proprietario del bene;
- l’utilizzatore;
- la società che acquista il bene dal proprietario per concederlo in godimento all’utilizzatore, ovviamente in cambio di un corrispettivo.
Solitamente si ricorre a questo schema contrattuale quando occorre un bene molto costoso che l’interessato non è in grado di acquistare, come ad esempio un macchinario industriale.
In ipotesi del genere, il soggetto che ha bisogno della cosa ma non può permettersela si rivolge a una società (spesso si tratta di una banca) che effettua l’acquisto al suo posto per poi concedergli il bene in godimento per un certo periodo di tempo, scaduto il quale l’utilizzatore deciderà se acquistare definitivamente la cosa oppure restituirla, secondo l’ordinario schema del leasing.
Leasing: cosa succede se il bene viene rubato o distrutto?
Secondo la giurisprudenza prevalente, se il bene oggetto del leasing viene meno (ad esempio, perché distrutto, smarrito o rubato), il contratto si risolve di diritto, nel senso che si realizza una causa di scioglimento del vincolo contrattuale dovuta all’impossibilità dell’oggetto.
Ciò tuttavia non significa che il concedente non possa pretendere il risarcimento dei danni dall’utilizzatore, se questo si è reso responsabile del perimento o del furto della cosa data in leasing; con la conseguenza che, molto spesso, l’utilizzatore dovrà continuare a pagare nonostante non goda più del bene.
Ciò è evidente soprattutto nel leasing finanziario, ove la società acquista appositamente il bene per concederlo all’utilizzatore: in un’evenienza simile è chiaro che, se la cosa dovesse essere andata distrutta o smarrita per colpa di chi ne ha fatto uso, il concedente avrà diritto a essere ripagato dell’investimento fatto originariamente per l’acquisto.
Se, invece, il bene oggetto di leasing è andato perduto per cause non imputabili all’utilizzatore (calamità naturale imprevedibile, rapina a mano armata nonostante la predisposizione di antifurti, ecc.), allora il contratto si risolverà senza che il concedente potrà pretendere alcunché.
È per questa ragione che, sempre più spesso, il bene oggetto di leasing viene assicurato.
Secondo la giurisprudenza, nel caso di furto del veicolo concesso in leasing, il concedente che abbia ottenuto l’indennizzo dall’impresa di assicurazioni deve restituire i canoni percepiti dopo la data del furto, perché il contratto si è nel frattempo risolto.
Leasing: chi ha diritto all’indennizzo dell’assicurazione?
A chi spetta l’indennizzo nel caso di perdita del bene oggetto di leasing? La risposta è piuttosto semplice: al soggetto che, all’interno della polizza, risulta essere assicurato.
Solitamente si tratta del concedente, cioè del proprietario effettivo del bene, il quale si assicura nel caso in cui l’utilizzatore dovesse distruggere o perdere la cosa che gli è stata concessa in godimento.
Quanto appena detto vale anche nell’ipotesi del leasing auto. Secondo la Cassazione, il credito indennitario proveniente dalla stipula di un contratto d’assicurazione spetta al concedente e non all’utilizzatore del veicolo.
L’assicurazione sul bene non estende automaticamente i propri effetti anche agli altri soggetti (nel caso di specie, l’utilizzatore del bene), a eccezione dell’ipotesi che ciò non sia espressamente previsto dalla polizza.
Sempre secondo la Cassazione, l’obbligo indennitario dell’assicurazione sopravvive all’eventuale risoluzione del contratto di leasing per sopravvenuto perimento del bene.
Ciò significa che, anche qualora il leasing dovesse estinguersi, l’assicurazione resterebbe obbligata a versare l’indennizzo al soggetto assicurato.
Sempre a parere della Suprema Corte, il concedente che riceve l’indennizzo per la distruzione o il furto del bene conserva il diritto a essere risarcito dall’utilizzatore che, colpevolmente, ha causato la perdita della cosa: il diritto indennitario (da esercitare nei confronti dell’assicurazione) è infatti diverso da quello risarcitorio (vantato nei riguardi dell’utilizzatore).
Per la Cassazione, però, quanto ricevuto dall’assicurazione a titolo di indennità va scomputato dalla maggior somma spettante dall’utilizzatore a titolo di risarcimento.
Anche la giurisprudenza di merito è d’accordo. In caso di furto del bene dato in leasing, l’utilizzatore del bene deve pagare al concedente la quota di risarcimento del danno non liquidata dalla compagnia di assicurazione.
Fonte: LA LEGGE PER TUTTI - Autore: Mariano Acquaviva Link