Con una recente ordinanza, il Tribunale di Perugia ha sospeso l’efficacia esecutiva di un Decreto Ingiuntivo promosso da una banca nei confronti dei soli fidejussori omnibus (e non anche della debitrice principale), grazie al quale aveva ottenuto, appunto, la provvisoria esecutività del credito ingiunto.
In sede di opposizione, era stato contestato, oltre a varie carenze probatorie relative al rapporto principale, la nullità della fidejussione omnibus per violazione della normativa antitrust (L. 287/90), chiedendo sia la sospensione ex art. 649 c.p.c. per tutti gli opponenti sia la sospensione del giudizio di opposizione ex art. 295 c.p.c. per due degli opponenti, per i quali era già incardinata azione di nullità innanzi al competente Tribunale di Roma sez. Imprese.
Il GI, accogliendo tutte le eccezioni contestate, ha sospeso l’efficacia esecutiva del Decreto nei confronti di tutti i fidejussori/opponenti e la sospensione del giudizio per i due a favore dei quali è già incardinata la causa a Roma.
In particolare, è interessante sottolineare che il GI:
- riconosce la pregiudizialità del giudizio di nullità innanzi alla sezione Imprese su quello di opposizione al decreto ingiuntivo;
- riconosce la propria competenza a giudicare comunque l’eccezione di nullità, se proposta soltanto in via riconvenzionale nel proprio giudizio.
Il risultato positivo per i fidejussori è evidente!